Imposta straordinaria sulle banche – Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Con il Dl n. 104/2023 (meglio noto come decreto ‘Asset’), convertito, con modificazioni dalla legge n. 136/2023, il legislatore ha introdotto un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento del margine di interesse.
Tale imposta è stata introdotta ‘a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie’.
Le maggiori entrate derivanti da tale imposta sono destinate ad affluire a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, al fine di finanziare il fondo di garanzia prima casa, il finanziamento del fondo di garanzia a favore delle pmi e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
L’imposta straordinaria a carico delle banche è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022.
Previsto un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.
La conversione in legge del decreto ‘Asset’ ha visto l’introduzione di un comma ( il 5-bis) che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.
Previsto anche il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sull’osservanza di detto divieto.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2024, fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria, al calcolo e pagamento del tributo e sulla costituzione della riserva non distribuibile.
Ambito soggettivo
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in commento le banche iscritte nell’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario (T.U.B.). Sono comprese sia le banche costituite in forma di società per azioni, sia le banche popolari e le banche di credito cooperativo, costituite nella forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata con scopo mutualistico.
L’imposta straordinaria è dovuta dalle banche anche se operanti tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Di fatto sono soggetti passivi dell’imposta sia le banche residenti sia le stabili organizzazioni di banche non residenti autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.
Base imponibile
La base imponibile dell’imposta straordinaria risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentato del 10%. Su tale risultato si applica l’aliquota del 40%.
Qualora il margine di interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 sia negativo, questo dovrà essere considerato pari a zero al fine di confrontarlo con il margine relativo all’esercizio precedente a quello in coso al 1°gennaio 2024, per determinare la base imponibile.
Qualora sia il margine di interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 sia quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 siano negativi, l’imposta non risulta dovuta.
Come già chiarito, il margine d’interesse da prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile è quello risultante dalla voce 30 secondo lo schema di conto economico che tutte le banche italiane sono tenute a redigere.
Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria
Ai fini del calcolo dell’imposta straordinaria da versare, il suo ammontare non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del Regolamento Ue n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.
Per effetto di tale previsione, per i soggetti residenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’importo ‘teorico’ dell’imposta e lo 0,26% dell’ammontare complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre, invece, fare riferimento al valore rilevato alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2023.
L’imposta straordinaria va versata entro il 30 giugno 2024 (1°luglio poiché il 30 giugno è un giorno festivo) per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Per i soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni, invece, il termine per il versamento non decorre più dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, ma dalla data di approvazione del bilancio. Per effetto di ciò, i soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, qualora si avvalgono di 180 giorni per l’approvazione del bilancio devono effettuare il pagamento dell’imposta straordinaria, al massimo, entro il 31 luglio 2024.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare e il cui termine per il versamento dell’imposta straordinaria di cui ai primi due periodi ricada nel 2023, il pagamento dell’imposta è effettuato nell’anno 2024, al massimo entro il 31 gennaio.
Per consentire il versamento dell’imposta straordinaria l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024 ha istituito i codici tributo e impartito le istruzioni per la compilazione del mod. F24.
Costituzione della riserva non distribuibile di cui al comma 5-bis
In sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024, l’assemblea, in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria, può deliberare la destinazione a una riserva non distribuibile di un importo di entità pari almeno a due volte e mezza l’imposta .
L’importo che deve essere moltiplicato per 2,5 è il minore fra il 40% della differenza dei margini d’interesse e lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale. Nella nota integrativa al bilancio deve fornirsi un’esplicita evidenza della costituzione della riserva e delle relative movimentazioni. Tali informazioni devono essere indicate in un apposito prospetto del mod. Redditi SC.
Non è possibile procedere al versamento parziale dell’imposta con contestuale costituzione della riserva corrispondente alla quota parte dell’imposta non pagata.
Per evitare disparità di trattamento tra i soggetti passivi dell’imposta straordinaria, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, qualora abbiano già approvato il bilancio entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Asset, possono non eseguire il versamento entro la data di scadenza stabilita dalle regole sopra esposte, vincolando le riserve in sede di approvazione del primo bilancio d’esercizio successivo, sempre che il bilancio precedente già approvato presenti le riserve disponibili a tal fine.
Qualora nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 le banche abbiano subìto perdite, costituiscono la riserva utilizzando, prioritariamente, gli utili degli esercizi precedenti (se presenti) a partire da quelli accantonati negli esercizi più recenti e, successivamente, le altre riserve patrimoniali disponibili. Laddove, invece, abbiano conseguito utili di esercizio in misura inferiore a due volte e mezzo l’imposta straordinaria, costituiscono la riserva utilizzando prioritariamente tali utili e integrando la stessa con le riserve disponibili secondo l’ordine descritto.
Imposizione in caso di distribuzione della riserva
L’imposta straordinaria, maggiorata degli interessi, è dovuta qualora la riserva sia successivamente distribuita ai soci. La sospensione dell’obbligo di versamento viene meno anche nei casi in cui si realizza, indirettamente, un’attribuzione della riserva ai soci. A titolo di esempio rientrano in questa casistica: l’utilizzo della riserva per aumenti gratuiti di capitale sociale e successivo rimborso del capitale stesso ai soci e il ‘giroconto’ della riserva ad altra riserva disponibile di utili e/o di capitale.
Anche a una distribuzione parziale della riserva consegue la debenza dell’intera imposta straordinaria, maggiorata degli interessi. Non è dunque possibile che, a seguito di una distribuzione parziale della riserva, l’imposta straordinaria sia versata in misura proporzionale all’ammontare della distribuzione stessa.
L’utilizzo della riserva per la copertura di eventuali perdite non comporta l’assoggettamento a imposta straordinaria perché tra le finalità della riserva rientra quella di assorbire eventuali perdite sofferte dall’ente creditizio.
In presenza di altre riserve disponibili, l’utilizzo della riserva a copertura delle perdite comporta il trasferimento del vincolo di indistribuibilità, ai fini dell’imposta straordinaria, sulle altre riserve disponibili per un ammontare pari all’utilizzo della riserva e comunque fino a capienza delle stesse.
Casi particolari: banche in fase di start up
Chi ha iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022 il margine da prendere in considerazione, al fine di confrontare dati omogenei, deve essere ragguagliato ad anno.
Devono, invece, ritenersi esclusi dall’applicazione dell’imposta straordinaria i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 o in quello ancora precedente, attesa l’impossibilità di determinare il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2022.
Per le banche che hanno iniziato l’attività nel corso dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2024 non sussiste il termine di confronto rappresentato dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, atteso che quest’ultimo è relativo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1°gennaio 2023.