Novità Fiscali

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Novità Fiscali

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione e ridenominazione di codici tributo esistenti

Il decreto legislativo n. 139/2024 ha modificato le norme relative all’imposta sulle successioni e donazioni. Il contribuente interessato ha la possibilità di eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni anche a rate, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all’articolo 37, ovvero entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il rimanente importo va corrisposto in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20 mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali. Per importi inferiori a 1.000 euro non è ammessa la dilazione.

Le nuove misure si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1°gennaio 2025.

Con la risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate procede all’istituzione e alla ridenominazione dei codici tributo da utilizzare per l’autoliquidazione delle imposte.

Versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione e autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento

Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, la risoluzione istituisce il codice tributo ‘1539’ denominato ‘Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione’.

Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il codice tributo ‘1635’ denominato ‘Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale’.

In sede di compilazione del mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’ in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, indicando:

nel campo ‘anno di riferimento’, nel formato ‘AAAA’, l’anno del decesso;
nella sezione ‘Contribuente’ il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice ‘08’ da riportare nel campo ‘codice identificativo’;
per il solo codice tributo ‘1539’, il campo ‘rateazione/Regione/Prov./mese rif.’ è sempre valorizzato nel formato ‘NNRR’, ove ‘NN’ rappresenta il numero della rata in pagamento e ‘RR’ indica il numero complessivo delle rate.

Chi sceglie di pagare l’imposta di successione a rate, deve effettuare un versamento iniziale che deve essere di almeno il 20% dell’imposta dovuta, da effettuare entro lo stesso termine del versamento in unica soluzione, utilizzando il campo ‘0101’. Per il rimanente importo da versare a rate, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, ‘01’, ‘02’, ‘03’ e così via) seguito dal numero complessivo delle rate.

Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento

Per i pagamenti tardivi la risoluzione n. 2/E/2025 istituisce il codice tributo ‘1549’, da utilizzare esclusivamente mediante modello F24, denominato ‘Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzioni da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 Dlgs 472/1997’.

Sempre la presente risoluzione ha ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato: ‘1535’ denominato ‘Successioni – Sanzioni da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni’ – art. 13 Dlgs 472/1997’.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente ‘1537’ denominato ‘Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13 Dlgs 472/1997’.

Versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, il documento di prassi amministrativa istituisce il codice tributo ‘A139’ denominato ‘Successioni – Sanzioni imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS’.

Sempre la risoluzione n. 2/E/2025 procede alla ridenominazione del seguente codice tributo ‘A150’ denominato ‘Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS’.

Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente ‘A152’ denominato ‘Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta’.

Infine vengono ridenominati i seguenti codici tributo:

‘1532’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali’;
‘1567’ denominato ‘Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali’;
‘A142’ denominato ‘Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio’.