Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
L’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una nuova misura destinata ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, finalizzata a favorire l’incremento occupazionale con il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.
Un apposito decreto del Mef e del min. Lavoro stabilirà le disposizioni attuative e i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.
Il suddetto decreto contiene anche le disposizioni volte a specificare più nel dettaglio gli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione del beneficio, i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.
La legge di Bilancio 2025 ha disposto una proroga di questa misura, prevedendo che la stessa trovi applicazione anche per tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, per ciascuno dei 3 periodi d’imposta per i quali è prevista la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali.
Con la circolare n. 1 del 20 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli Uffici per garantirne l’uniformità di azioni, in relazione alla menzionata disciplina agevolativa.
Ambito soggettivo
Possono fruire del beneficio per le nuove assunzioni:
titolari di reddito d’impresa;
esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo.
Non ne beneficiano, invece, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir. Diversamente, si annoverano tra i beneficiari dell’agevolazione anche le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato redditi ivi imponibili:
di lavoro autonomo, per mezzo di una base fissa;
d’impresa, per mezzo di una stabile organizzazione.
L’agevolazione in parola spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Possono comunque avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché le medesime imprese siano in attività da almeno 365 giorni.
La data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/12 per le persone fisiche, presentati dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate. Qualora la data di inizio effettivo dell’attività sia successiva a quella indicata in questi modelli, occorre far riferimento alla data di inizio effettivo.
Per gli enti non commerciali residenti di cui all’art. 74, comma 1, lettera c) del Tuir, il decreto attuativo prevede che la maggiorazione spetti esclusivamente per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’ambito dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata distinta contabile.
Non sono ammessi al beneficio in esame i soggetti che determinano il reddito in base al regime forfetario.
Presupposti oggettivi: incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo
Per avere diritto alla maggiorazione il contesto normativo richiede ai datori di lavoro di procedere ad una doppia verifica. Nello specifico si deve verificare la sussistenza dell’incremento dell’occupazione e dell’incremento occupazionale complessivo. L’aumento dell’occupazione stabile si verifica quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è maggiore rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati durante il periodo d’imposta precedente a quello per il quale viene chiesta l’agevolazione. L’aumento occupazionale complessivo, invece, avviene quando il totale dei lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, è superiore o uguale alla media dei lavoratori dipendenti durante il periodo d’imposta che termina il 31 dicembre 2023.
Tale ulteriore condizione deve pertanto sussistere congiuntamente al requisito dell’incremento occupazionale stabile. In sintesi, la maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’aumento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.
La maggiorazione non spetta, invece, nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’occupazione complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente. Ciò si determina anche nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico ma subisce variazioni qualitative come avviene, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.
Per determinare l’aumento occupazionale e l’aumento occupazionale complessivo ‘il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque o trecentosessantasei se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio’.
La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate, sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque (o trecentosessantasei se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).
Per l’individuazione dei ‘lavoratori dipendenti a tempo indeterminato’ occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nonché a tutte quelle forme contrattuali assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. Ad esempio, il contratto di apprendistato è generalmente considerato un contratto a tempo indeterminato.
Considerato che il beneficio è finalizzato a stimolare gli investimenti in capitale umano, attraverso l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, sono da considerarsi tra le diminuzioni occupazionali anche le ipotesi di interruzione naturali del rapporto di lavoro come il pensionamento.
Gruppi
In merito alla determinazione della maggiorazione per le società appartenenti a gruppi, l’articolo 4, comma 7, del decreto attuativo circoscrive l’operatività dell’agevolazione alle società appartenenti al c.d. ‘gruppo interno’, inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati o collegati, residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero.
L’accesso al beneficio è concesso solo se le condizioni di incremento occupazionale e di incremento occupazionale generale sono soddisfatte sia individualmente dal soggetto del gruppo che desidera usufruire dell’incentivo sia a livello dell’intero gruppo interno.
La relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che, per la definizione del perimetro del gruppo, oltre alle società rientranti nella definizione di cui all’articolo 2359 c.c., occorre considerare anche le società e gli enti detenuti per interposta persona, le società fiduciarie e le persone fisiche che producono reddito d’impresa.
Nel perimetro di gruppo vanno incluse anche le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli enti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni, come potenziali beneficiari dell’agevolazione.
Ai soli fini dell’individuazione del perimetro del gruppo, occorre includere anche le persone fisiche e gli enti che, pur non essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale e, quindi, non inclusi tra i destinatari dell’agevolazione, detengono partecipazioni di controllo o di collegamento, svolgendo un ruolo di ‘capogruppo’ o di ‘aggregatore’ dei soggetti che compongono il gruppo.
In ultimo, nella definizione di gruppo interno sono inclusi anche i soggetti residenti controllati (anche indirettamente) da un soggetto localizzato all’estero.
Casi particolari
Il documento di prassi amministrativa si sofferma sul caso in cui i contratti sono trasferiti a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 1406 c.c. o in sede di trasferimento di azienda o di rami d’azienda.
Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, i dipendenti, con contratti già in essere al 31 dicembre 2023 devono essere esclusi dal computo, sia da parte del cedente che del cessionario.
Più precisamente, se il trasferimento si verifica durante il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di rendere omogenei i termini di confronto, il cedente deve escludere tali dipendenti dal conteggio sia relativo al periodo d’imposta agevolato sia a quello precedente, mentre il cessionario deve escluderli dal computo per il periodo d’imposta agevolato.
Se, invece, il trasferimento si verifica nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per garantire la comparabilità, il cedente non deve considerare i dipendenti trasferiti nel conteggio per il periodo d’imposta precedente a quello beneficiato e il cessionario deve escluderli sia per il periodo d’imposta beneficiato sia per quello precedente.
Altri casi oggetto di disamina riguardano: l’assegnazione alla stabile organizzazione da parte di un soggetto non residente, la destinazione del dipendente all’estero, il distacco, la somministrazione di personale e la conversione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.
Determinazione della maggiorazione
Il decreto all’articolo 3, comma 4, stabilisce che l’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% dell’incremento occupazionale, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Questo costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre fare riferimento al dato contabile delle predette voci, fatte salve le deroghe.
I soggetti che in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico, come i soggetti Ias/Ifrs adopter, devono tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella lettera B), n. 9) del conto economico.
Non è necessario, dunque, riadattare le operazioni rilevate nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs alle categorie e alle tempistiche degli OIC. Invece, partendo dalle classificazioni Ias/Ifrs, occorre identificare soltanto quegli elementi del conto economico che corrispondono per natura a quelli che un soggetto OIC avrebbe inserito nella voce specificata B9 del conto economico.
Ad analoga conclusione si giunge con riguardo ai soggetti che non hanno l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio quali, ad esempio, le imprese minori di cui all’art. 66 del Tuir e gli esercenti arti e professioni. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti a identificare gli oneri sostenuti aventi le caratteristiche corrispondenti a quelli delle voci di cui al n. 9) della lettera B) del primo comma dell’art. 2425 c.c..
Per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 66 del Tuir, ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, l’imputazione dei costi del personale segue il criterio di cassa, salve le deroghe.
Determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela
Per incentivare l’assunzione di soggetti meritevoli di maggiore tutela, il costo del personale da assumere a tempo indeterminato ai fini della maggiorazione è incrementato del 10% (per una maggiorazione totale del 30%), per le assunzioni di dipendenti ricompresi nelle seguenti categorie:
lavoratori molto svantaggiati;
persone con disabilità, persone svantaggiate;
donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti;
donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza;
giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.
Determinazione della maggiorazione per il ‘gruppo interno’
Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina il beneficio riducendo il costo da assumere ai fini della maggiorazione di un importo pari al prodotto tra il minor costo tra quello effettivo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale e il rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nel gruppo interno e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nei soggetti a cui spetta la maggiorazione del costo.
Altri casi di determinazione della maggiorazione
In merito alla spettanza del beneficio per gli enti non commerciali residenti questi fruiscono della maggiorazione limitatamente alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale. Dunque, per gli enti non commerciali che assumono nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi derivanti dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi.
Adempimenti e controlli
Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si deve tener conto delle disposizioni dell’articolo 4 del decreto. Parimenti, ai fini della determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dell’articolo 4.
Proroga e determinazione degli acconti
L’articolo 1, comma 399, della manovra proroga le disposizioni agevolative contenute nell’articolo 4 del decreto, prevedendo che per ‘il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodo di imposta rispetto al periodo d’imposta precedente’.
Come precisato nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2025, l’incentivo va calcolato su base ‘mobile’, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi di imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Questo adeguamento temporale, per coerenza, dovrebbe essere effettuato anche per verificare la presenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa.
Ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (2027, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026).