Novità Fiscali

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Trattamento dei crediti tributari e contributivi nel ‘concordato’

Con la circolare n. 16/E del 23 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione del debito. Questo, alla luce delle modifiche legislative introdotte dalla legge di Bilancio 2017 e di taluni più recenti indirizzi giurisprudenziali. Il documento di prassi amministrativa evidenzia che l’imprenditore in stato di crisi può proporre all’Amministrazione finanziaria il pagamento ridotto o dilazionato dei debiti tributari compresi quelli relativi all’Iva e alle ritenute. A tal fine è chiamato a definire il trattamento dei debiti con le agenzie fiscali seguendo le nuove procedure dettate dal nuovo articolo 182-ter della legge fallimentare. Ma la falcidiabilità dell’Iva anche nel concordato in continuità costituisce una novità abbastanza recente. Per molti anni l’Agenzia delle Entrate ha condiviso la tesi intransigente della Corte di cassazione. Tuttavia, nel 2016, con la sentenza del 7 aprile (causa C-546/2014) la Corte di giustizia europea ha ammesso il pagamento parziale del credito Iva nell’ambito del concordato preventivo affermando che la misura non contrasta con la normativa comunitaria. Dopo questa pronuncia la Cassazione a Sezioni unite ha limitato il divieto di falcidia dell’Iva alle sole ipotesi di concordato con transazione fiscale. Poi, come anticipato, la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha riscritto l’art. 182-ter della legge fallimentare che ha ammesso la possibilità di falcidiare tutti i debiti tributari all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, ivi compresi quelli relativi a Iva e a ritenute. La riforma fallimentare intende promuovere il ricorso alla rideterminazione concordata del debito al fine di permettere la conservazione dell’impresa, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei creditori.
Con il documento di prassi amministrativa l’Agenzia delle Entrate conferma l’estensione al concordato in continuità del principio di falcidiabilità dell’Iva ma il ricorso all’art. 182-ter della legge fallimentare non deve essere visto come una furtiva reintroduzione della transazione fiscale quale condizione di rideterminazione del debito tributario. Per la circolare si tratta, invece, di una procedura che consente una rideterminazione uniforme dei crediti tributari rispetto a quella offerta ai creditori estranei al Fisco.
All’interno della procedura di concordato preventivo viene precisato che se i crediti fiscali delle agenzie fiscali o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie sono assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono risultare inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno credito di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei.
Il documento interviene anche sui crediti per tributi oggetto di contenzioso e precisa che il trattamento deve essere riferibile all’ammontare risultante dalla pronuncia che definisce il giudizio, con la possibilità di richiedere, a cura dell’Amministrazione finanziaria, l’accantonamento di un importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito contestato, tenendo conto delle modifiche di cui al dl 83/2015 ovvero del trattamento prioritario delle citate controversie.