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Covid, palla al giudice ordinario

Con la sentenza n. 4296 depositata lo scorso 16 novembre la Ctp di Milano alza le mani sulla competenza dei contributi a fondo perduto Covid-19. Il diniego non può essere impugnato innanzi alla Commissione tributaria perché la competenza spetta al giudice ordinario. A questa figura potrà essere presentato il ricorso nei modi e nei tempi previsti. Dunque il collegio provinciale meneghino non è competente a decidere sulla concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche. Il compito spetta al giudice ordinario.


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