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Il bonus si applica anche su conoscenze esistenti innovative per l’impresa

Con la sentenza n. 46 depositata lo scorso 8 novembre la Ctp di Aosta ha stabilito che ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa. Non deve necessariamente trattarsi della creazione di nuove conoscenze nel settore di appartenenza. In ogni caso il credito inesistente è quello fittizio, creato ad arte. Nel caso analizzato l’ufficio aveva ritenuto inesistente il credito ricerca e sviluppo ritenendo la ricerca svolta non nuova e innovativa in assoluto. I giudici di Aosta, invece, si schierano a fianco di chi dà vita ad una ricerca che non è né nuova né innovativa in senso assoluto ma apporta comunque una novità per la medesima.


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