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Reverse charge errato: documento integrativo per l’esterometro

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito due chiarimenti. Il primo quesito riguarda il caso di una operazione di acquisto erroneamente documentata dal fornitore non stabilito, ma identificato in Italia, il quale ha proceduto ad assolvere l’imposta dovuta in luogo del cliente nazionale. In tal caso l’operazione realizzata va comunicata attraverso la trasmissione di un documento integrativo ai fini dell’adempimento dell’esterometro, indicando, nel blocco cedente/prestatore, il codice Paese e l’identificativo estero del fornitore. L’altro quesito sul reverse charge riguardava la tempistica di annotazione degli acquisti assoggettati al reverse charge da parte dei contribuenti trimestrali. La liquidazione Iva prescinde dall’inversione contabile e, pertanto, le operazioni realizzate con fornitori esteri potranno essere annotate entro la fine del mese successivo al trimestre di loro effettuazione.


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