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Collegio, sindaco o revisore: rebus della nomina per le Srl

Salvo proroghe dell’ultimo momento, la nomina dell’organo di controllo o del revisore delle Srl che supereranno i limiti dimensionali previsti dall’art. 2477 c.c., dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022, come stabilito dal Dl 118/2021. Purtroppo, a causa della non chiarissima formulazione dell’art. 2477, vi è ancora grande incertezza riguardo alla modalità di ottemperamento dell’obbligo di nomina. Secondo Assonime, l’obbligo di nomina può essere adempiuto attraverso l’assegnazione dell’incarico ad un collegio sindacale o un sindaco unico oppure ad un revisore o ad un revisore sindacale o un sindaco unico e un revisore. I notai del Triveneto in un documento sostengono che al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. le Srl sono soggette tanto al controllo di legalità quanto alla revisione dei conti, così parificando sostanzialmente la Srl alla Spa. Tale interpretazione è sorretta, secondo il Comitato, dalla previsione dell’art. 2477 c.c. nella parte in cui attribuisce al Tribunale il potere di nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso di inerzia dei soci.


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