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Gas, il credito d’imposta spetta anche senza un danno effettivo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 316/2023, ha chiarito che se il prezzo del gas utilizzato dall’impresa non aumenta, il credito d’imposta spetta lo stesso, anche all’impresa che ha stipulato un contratto blindato che l’ha messa al riparo dagli aumenti di mercato. Il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del prezzi non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese consumatrici del gas. Ne deriva che il calcolo deve essere operato avendo riguardo forfettariamente alla media dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative, in raffronto al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. L’istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle misure pro tempore vigenti. Non ha rilevanza che il contratto di fornitura del gas sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento. 


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