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Appelli ben chiari

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 3784/2023 depositata in segreteria lo scorso 22 giugno,  ha stabilito che nell’appello, alla parte volitiva deve affiancarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Affinché ci sia legittimità dei motivi d’appello, pena la sua inammissibilità, è richiesta l’identificazione dei passaggi della sentenza appellata oggetto di critica e degli elementi per una diversa ricostruzione. Sulla scia dell’orientamento di legittimità, si sostiene quindi che non c’è difetto di specificazione quando, in appello, si ripropongono i motivi del ricorso.Un eventuale decisione che integri e ampli i motivi di ricorso se non è adeguatamente contestata forma un giudicato interno che rende definitiva la prima decisione. Il caso trae origine da un ricorso contro un accertamento con cui si constatava un omesso versamento di imposta relativa all’anno 2015 per 320 unità immobiliari. 


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