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Ne bis in idem, contano i tempi

Per evitare la doppia sanzione i due procedimenti amministrativo e fiscale devono essere connessi. Sta al giudice fare questa valutazione sulla tempistica e anche sulla proporzionalità delle sanzioni che devono sembrare quasi ‘unificate’. Per non violare il ne bis in idem, infatti, il giudice deve adeguatamente valutare la sussistenza della stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti, in modo tale che le due sanzioni costituiscano parte di un unico sistema; verificano inoltre che l’irrogazione della seconda sanzione tenga conto della prima, al fine di evitare una eccessiva sproporzione. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 37312 dello scorso 13 settembre, con cui i giudici della sezione penale hanno ribadito le verifiche che il giudice di merito deve operare affinché non venga violato il principio del ne bis in idem, come garantito dall’art. 649 c.p.p., dall’art. 4 prot. 7 Cedu e art. 50 Cdfue.


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