Confisca senza compensazione
Via libera alla confisca anche senza compensazione. Si configura il reato tributario per i vertici societari ed è disposta la misura ablatoria benché il credito Iva fittizio non risulti portato in detrazione nell’anno di competenza: la manovra fraudolenta che modifica l’obbligazione tributaria fuori dai termini di legge, pur se compiuta soltanto in termini temporali, costituisce comunque un’utilità ingiustificata per il contribuente, il quale può comunque portare il credito in detrazione in un altro anno d’imposta; si delinea, insomma, un’utilità ingiustificata per la parte privata che costituisce il profitto su cui scatta la confisca. È quanto si legge nella decisione n. 42195/2023 della Cassazione penale pubblicata lo scorso 17 ottobre che si è pronunciata sull’ablazione per equivalente sulla quale si era già pronunciata nella sentenza 3761/2022.