Transfer pricing, anche chi si adegua accede alla convenzione arbitrale
Con la sentenza n. 6216/32/2023 la Cgt di primo grado di Roma si è espressa su un caso connesso all’attivazione delle procedure internazionali per l’eliminazione della doppia imposizione su rettifiche di transfer pricing. Il caso nasce da una rettifica operata nei confronti di una società tedesca per gli anni 2015-2017 da parte della locale amministrazione a cui era seguita negli anni 2018 e 2019 una rettifica spontanea della contribuente in Germania per conformarsi all’esito della verifica. Secondo i giudici è ammissibile la richiesta di attivazione della procedura contro la doppia imposizione. Visto che l’adeguamento spontaneo per gli anni 2018 e 2019 era la conseguenza della rettifica operata per gli anni 2015-2017 dal fisco tedesco non vi erano ragioni per non considerare ammissibile la richiesta di attivazione anche per il 2018 e 2019.