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Evasione accise, pugno duro

Nel Dlgs in materia doganale, varato lo scorso 26 marzo dal Cdm, è prevista l’introduzione del reato di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, con la nuova sanzione della pena detentiva che va da due a cinque anni. Previste anche misure che modificano la disciplina sanzionatoria delle accise, che ritoccano e integrano il Testo unico accise, con particolare riguardo ai tabacchi lavorati. L’esigenza è quella di riorganizzare il quadro normativo sanzionatorio. Oggi le violazioni sui tabacchi lavorati sono sanzionate ricorrendo alle norme del Testo unico delle leggi doganali e della legge n. 907/1942 sul monopolio di sali e tabacchi. Con la riforma viene inserita nel Tua una disciplina sanzionatoria specifica che riguarda esclusivamente il mancato assolvimento dell’accisa sui tabacchi lavorati. Il nuovo illecito disciplinato dall’art. 40-bis Tua ricomprende nelle condotte sanzionatorie le innumerevoli modalità con cui può essere realizzata l’evasione dell’accisa. La sanzione penale non trova applicazione se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato inferiore a 15 kg e se non ricorrono le circostanze aggravanti. 


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