Rassegna Fiscale

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Compensazione rimborsi solo per cartelle scadute

Dallo schema di decreto attuativo della riforma della successione emerge che la proposta di compensazione volontaria dei crediti d’imposta richiesti a rimborso con gli importi affidati all’agente della riscossione avverrà solo in caso di morosità del debitore, non anche quindi, ad esempio, in presenza di rateazioni in corso con l’agente della riscossione. Deve inoltre trattarsi di rimborsi d’imposta maggiori di 500 euro. Per quanto riguarda le dilazioni con l’agente della riscossione, si conferma la progressiva stabilizzazione a 10 anni della durata massima dei piani di rientro. Fino alla fine dell’anno in corso, tuttavia, trovano applicazione le regole attuali. In materia di compensazione volontaria dei crediti d’imposta chiesti a rimborso, la formulazione proposta prevede un importo minimo di 500 euro del rimborso, fino al quale la richiesta di compensazione volontaria non opera. Inoltre la comunicazione all’agente della riscossione deve riguardare esclusivamente le partite in relazione alle quali il debitore si è reso inadempiente. 


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