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Il buono è ‘monouso’ se l’Iva è nota fin dall’emissione

Rispondendo a questioni sollevate dalla magistratura tedesca la Corte di giustizia Ue nella sentenza 18 aprile 2024, C-68/23, ha chiarito che la natura ‘monouso’ o ‘multiuso’ dei voucher dipende dalla circostanza che, al momento della loro emissione, sia identificabile o meno in che misura e in quale Paese sia dovuta l’Iva sui beni o servizi che essi rappresentano. In caso affermativo, il voucher deve considerarsi monouso, anche se il suo trasferimento tra soggetti passivi potrebbe essere assoggettato ad imposizione in diversi Stati membri. Risponde a queste caratteristiche il bonus che consente ai consumatori finali residenti in un determinato stato di acquistare contenuti digitali da una piattaforma elettronica, trattandosi di prestazioni di servizi per le quali l’Iva è dovuta nel paese del consumatore, mentre è irrilevante il fatto che l’eventuale circolazione del buono tra soggetti passivi stabiliti in altri stati membri possa dar luogo a prestazioni di servizi imponibili in tali altri stati. 


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