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Fisco soft sul diritto di superficie

La Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8758 del 3 aprile 2024, ha stabilito che il costo per la costituzione di un diritto di superficie può essere considerato “accessorio” al costo del fabbricato, patrimonializzato insieme a questo e ammortizzato in linea con esso. Questo principio ha trovato conferma anche in altre controversie simili (Cass. n. 29344/2022). L’interpretazione dei giudici di legittimità si basa sull’art. 952 c.c. e su risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che indicano che il diritto di superficie può essere considerato tra le immobilizzazioni materiali, unitamente al bene principale, o tra le immobilizzazioni immateriali, a seconda delle circostanze. In questo caso specifico, la Cassazione ha stabilito che il diritto di superficie può essere considerato ai sensi dell’art. 2426 c.c. e del documento Oic 16  tra le immobilizzazioni materiali quale onere accessorio al costo di costruzione del fabbricato a cui si riferisce.


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