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Rimborso dell’Iva, la reciprocità è estesa anche al Regno Unito

L’Italia e il Regno Unito hanno sottoscritto l’intesa per il rimborso reciproco dell’imposta sugli acquisti transfrontalieri delle loro imprese. Gli effetti dell’accordo, stipulato lo scorso 7 febbraio, retroagiscono al 1°gennaio 2021, in modo da saldare l’applicazione della nuova disciplina con quella ante-Brexit, nella quale il rimborso transfrontaliero era riconosciuto dalla normativa unionale, che peraltro continua ad applicarsi, limitatamente alle merci, nei rapporti con l’Irlanda del Nord. Il diritto al rimborso dell’Iva pagata dal soggetto passivo sugli acquisti effettuati in un paese membro diverso da quello di residenza si basa sugli stessi principi e presupposti del diritto alla detrazione. La richiesta di rimborso va presentata per via elettronica all’autorità del paese Ue di residenza. Gli italiani che intendono chiedere il rimborso dell’Iva pagata in altri paesi membri devono trasmettere telematicamente la domanda al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta deve riferirsi agli acquisti effettuati in un periodo non superiore a un anno né inferiore a tre mesi e deve essere presentata entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo a quello di effettuazione degli acquisti. 


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