Copie ed estratti informatici solo con ‘visto’ del notaio
Serve l’attestazione di conformità del notaio per dare piena efficacia probatoria alle copie informatiche e agli estratti informatici dei documenti originali da cui sono tratti. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 98/E di ieri, ha escluso la possibilità di conservare in modalità elettronica un file riepilogativo in sostituzione dei documenti emessi, a meno che non intervenga nel relativo processo un pubblico ufficiale. Il caso analizzato ha riguardato la certificazione dei corrispettivi derivanti dalle attività di servizi di trasporto aereo, nazionale ed internazionale, per la tratta effettuata nel territorio italiano. In luogo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi, la certificazione può avvenire con il rilascio del biglietto di trasporto secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale del 10 maggio 2019.