Rassegna Fiscale

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Rassegna Fiscale

Per contestare l’esterovestizione va verificato l’effettivo trasferimento

La Cgt Toscana, nella sentenza n. 178/5/2024, ha stabilito che l’intento elusivo non costituisce presupposto necessario per contestare l’esterovestizione. Quest’ultima, invece, va ricondotta alla disciplina giuridica della residenza fiscale ex art. 73, comma 3, del Tuir. Secondo i giudici toscani non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma, invece, verificare se il trasferimento è avvenuto o meno. La sentenza è di interesse perché ribadisce l’irrilevanza dell’elemento elusivo ai fini di una contestazione di esterovestizione e perché va letta tenendo conto dei nuovi criteri della residenza fiscale delle società e di come questi si integrino con il fenomeno dell’esterovestizione. Infatti, dal 2024 i criteri di determinazione della residenza fiscale delle società sono cambiati. Oltre al criterio della sede legale ci sono i nuovi criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale.


questo articolo si trova a pagina 24