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Chirurgia estetica esente: scopo sanitario certificato da cartelle cliniche e perizia

Lo scopo sanitario certificato da cartelle cliniche e perizia, così previsto dalla legge n. 191/2023, esenta dall’Iva le prestazioni sanitarie di medicina estetica A stabilirlo la Cgt di Rimini con la sentenza n. 53/2/2024 che richiama per la prima volta la recente modifica normativa introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 145/2023. Per stabilire il confine tra imponibile ed esente, l’art. 4-quater della legge n. 191 ha disposto che alle prestazioni di chirurgia estetica si applica l’esenzione Iva a ricorrere di due condizioni: le prestazioni devono essere volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a ristabilire la salute, anche psico-fisica del paziente; le suddette finalità devono risultare da apposita attestazione medica. La natura curativa della prestazione deve risultare certificata infatti da apposita prescrizione medica. 


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