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Il raddoppio dei termini non si applica all’Irap

Con la sentenza n. 10411, depositata lo scorso 17 aprile, la Cassazione tributaria ha stabilito che la disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni con rilevanza penale non è applicabile agli effetti dell’Irap. Ciò in quanto i reati tributari non contemplano condotte illecite riferite a suddetta imposta. In materia di Ires si sono succedute diverse regole. Per gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015, il raddoppio era legittimo per il solo fatto che le violazioni contestate, in astratto e oggettivamente, potessero configurare un illecito penale. Con riguardo alle notifiche disposte successivamente, le nuove disposizioni hanno condizionato la legittimità del raddoppio alla circostanza che l’organo verificatore provvedesse alla denuncia della notizia di reato entro i termini ordinari. La Corte, oltre a rilevare l’inapplicabilità della disciplina del raddoppio dei termini all’Irap, ha ripercorso le tappe delle modifiche legislative, facendo il punto sulle norme transitorie applicabili a seconda del periodo d’imposta oggetto di accertamento. 


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