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Omologazione anche con il sì di una sola classe di creditori

Con una sentenza depositata lo scorso 30 aprile, la Corte di Appello di Roma ha confermato l’omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale discendente dal voto favorevole di una sola classe di creditori, prima disposta dal Tribunale di Roma mediante la ristrutturazione trasversale. Il Codice della crisi d’impresa prevede che nel concordato in continuità aziendale la proposta è approvata, anche senza il voto favorevole di tutte le classi, se l’adesione è espressa ‘dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione’. La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo cui l’espressione ‘in mancanza’ si riferirebbe a quando manca la maggioranza delle classi, nel qual caso basterebbe il voto favorevole anche di una sola classe.


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