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Amministratore per atto formale

Il Tribunale di Genova, con la sentenza dello scorso 3 aprile n. 1026, ha stabilito che per l’amministratore di condominio la nomina è solo con atto formale. In condominio non è infatti valida la nomina tacita dell’amministratore. Ciò in quanto la normativa in vigore dalla riforma del condominio richiede la specificazione analitica dell’importo dovuto quale compenso al soggetto incaricato, cosicché la semplice ripetuta corresponsione del pagamento non basta a considerare la nomina realizzata. Il tribunale ha così negato ad un soggetto che riteneva di essere amministratore i compensi rivendicati, facendo luce tra diversi orientamenti della cassazione. Il caso riguardava un condominio minimo composto da due proprietari, uno dei quali corrispondeva all’altro, un avvocato, un compenso affinché quest’ultimo amministrasse le parti comuni. 


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