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Redditi del residente estero Vale dove si sono prodotti

Con l’ordinanza n. 11733 del 2024 la Corte di cassazione ha stabilito che l’elezione del domicilio, ai fini dell’accertamento, anche in un luogo diverso dall’ultima residenza anagrafica all’atto dell’iscrizione all’Aire, non ha rilievo quando non sia contestata la residenza all’estero del contribuente, dovendosi avere riguardo ‘al luogo di produzione del reddito, che prescinde dall’eventuale domicilio dichiarato dal contribuente’. I giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso presentato da una contribuente contro la sentenza della Ctr Toscana, conforme a quella dei giudici tributari di primo grado. Il contenzioso era scattato con la notifica di un avviso di accertamento basato sul riscontro di movimentazioni bancarie ritenute derivanti da ‘redditi prodotti in Italia’ da parte di un cittadino residente nel Principato di Monaco.


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