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La Sgr non risponde con il patrimonio per i debiti Iva del fondo estinto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16285 depositata il 12 giugno scorso, è tornata a pronunciarsi su un tema molto discusso ovvero della responsabilità delle Sgr per i debiti tributari imputabili a un fondo estinto prima della notifica dell’atto impositivo. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla base della separazione patrimoniale tra fondi e Sgr: la Sgr è soggetto passivo Iva solo formalmente, ma il fondo risponde sostanzialmente con il proprio patrimonio. In caso di liquidazione del fondo comune ed estinzione del relativo patrimonio, i creditori del fondo non possono rivalersi sul patrimonio della Sgr. Da ciò emerge l’autonomia patrimoniale dei fondi e che la Società di gestione del risparmio non è responsabile dei debiti dei fondi con il proprio patrimonio, anche nel caso di successione tra diverse società di gestione. 


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