Un concordato senza debiti
Chi ‘vanta’ debiti contributivi superiori a 5 mila euro non può accedere al concordato preventivo biennale. La preclusione investe anche i debiti contributivi con casse di previdenza private e non solo quelli nei confronti dell’Inps. La verifica della condizione per accedere al concordato, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta non è di semplice applicazione ma è necessario che i debiti siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione ovvero quelli per cui è spirato il termine per la presentazione dei ricorsi. Per la verifica dell’esistenza, il contribuente e/o il professionista incaricato può utilizzare qualsiasi modalità, sia verificando la presenza sul sito dell’Ader sia verificando i valori sulle cartelle ricevute dal contribuente. E non è un lavoro banale perché se il contribuente non estingue i debiti tributari sarà escluso dal concordato preventivo. Anche un debito verso una cassa di previdenza privata può produrre un effetto preclusivo, visto che la norma fa riferimento anche ai contributi previdenziali.