Tari, giurisdizione con distinguo
Con la sentenza n. 590 dello scorso 21 giugno il Tar delle Marche ha chiarito che il giudice amministrativo non è competente a giudicare sulla legittimità degli atti con i quali il Comune determina il quantum dovuto dai contribuenti a titolo di Tari. La giurisdizione amministrativa ha come oggetto l’esame degli atti generali e la legittimità delle scelte operate dall’ente locale sulle tariffe Tari, le agevolazioni e le categorie in cui vengono inquadrate determinate attività soggette al prelievo fiscale. Per i giudici amministrativi va respinta, pertanto, l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal Comune. La tassa ha natura di prelievo fiscale e le relative controversie sono devolute al giudice tributario. Mentre per le controversie relative agli atti generali ha competenza il giudice amministrativo.