Contrasto tra giudicati a due vie
Il contrasto tra giudicati si risolve in due modi alternativi: proponendo ricorso per revocazione o il ricorso per Cassazione contro la sentenza pronunciata in difformità della precedente. La scelta non è discrezionale, ma è legata alla condizione che l’esistenza del precedente giudicato sia stata eccepita nel secondo giudizio. Qualora, infatti, l’esistenza del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata dalla parte interessata nel corso di esso, la sentenza d’appello difforme dal giudicato non è impugnabile con il ricorso per revocazione, ma solo con il ricorso per Cassazione. A stabilirlo la Corte di cassazione sezione civile tributaria, nell’ordinanza n. 23107/2024 depositata lo scorso 26 agosto.