Nel concordato in continuità resta in dubbio il cram down fiscale
L’articolo 88 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza dispone che il tribunale possa omologare un concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali alla proposta di transazione fiscale e contributiva, a condizione che la percentuale di soddisfazione della loro offerta non sia inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria e che l’adesione di tali creditori risulti determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, del Codice della crisi. Questa norma sta avendo un’applicazione travagliata, soprattutto a causa delle persistenti incertezze in merito alla possibilità per il tribunale di ‘forzare’ ex post la volontà degli enti nel concordato preventivo in continuità aziendale. Tra le (prevalenti) decisioni di merito che hanno negato applicazione del cram down fiscale al concordato di continuità merita di essere menzionato il provvedimento con cui il Tribunale di Grosseto ha ritenuto ante tempus il futuro voto contrario della classe con i crediti pubblici.