Accesso coperto
Con l’ordinanza n. 24995 dello scorso 17 settembre la Corte di cassazione ha stabilito che in materia di accessi, ispezioni e verifiche, il diritto del contribuente a conoscere l’autorizzazione della Procura all’accesso domiciliare deve essere contemperato con l’interesse alla riservatezza a presidio del segreto istruttorio. Ne consegue che il diniego alla comunicazione del provvedimento di per sé non determina l’invalidità dell’atto impositivo fondato su risultanze dell’accesso stesso. In ogni caso il contribuente, anche in ragione della necessaria temporaneità del segreto istruttorio, può dimostrare che nella specie il suo diritto di difesa è stato indebitamente leso in misura apprezzabile.
questo articolo si trova a pagina 27