Dichiarazioni, subito deducibili i minicrediti scaduti da oltre sei mesi
L’art. 101, comma 5, del Tuir disciplina i criteri di deducibilità delle perdite su crediti. In vista della dichiarazione dei redditi è utile un ckeck up per stabilire l’eccesso di versamento a credito o la necessità di ravvedersi. Le perdite su crediti non sono deducibili ai fini Irap per i soggetti industriali e commerciali. I crediti di modesta entità, scaduti da più di sei mesi, sono deducibili entro i limiti di 5 mila euro per le grandi imprese e di 2.500 euro per le altre. Le procedure concorsuali, come la liquidazione giudiziale o il concordato preventivo, consentono la deducibilità quando il debito è associato a tali procedure, incluse quelle equivalenti all’estero. Atti realizzativi, come cessione di crediti o rinunce dovute a difficoltà finanziarie, consentono la deducibile se debitore e creditore non appartengono allo stesso gruppo. Infine, le perdite da procedura concorsuali seguono la contabilizzazione della perdita, con deduzione consentita fino al periodo di cancellazione del credito dal bilancio, ma non oltre il termine in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione.