Donazioni tra gli Stati facilitate
Il Dlgs n. 139/2024 contiene disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva. Evita le doppie imposizioni per le donazioni internazionali. Se il donatario è residente in Italia, dall’imposta sulle donazioni italiana si detraggono le imposte pagate all’estero dallo stesso donatario in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. Questa misura è prevista dalla modifica all’articolo 56 del Dlgs 346/1990, introdotta dal Dlgs 139/2024 nell’ambito della riforma fiscale. La regola si applica quando il donante o i beni sono all’estero, evitando che il donatario paghi doppie tasse. L’Italia ha firmato poche convenzioni contro la doppia imposizione in materia di successioni e donazioni (Francia e USA). Il nuovo art. 55 TUS richiede la registrazione per atti di donazione e trust formati all’estero ma con beneficiari residenti in Italia.