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Demolizione e ricostruzione, non sempre è recupero edilizio

La demolizione e ricostruzione di edifici non è sempre un recupero edilizio. Infatti, se è finalizzata alla realizzazione di fabbricati in totale discontinuità con quelli preesistenti non costituisce un intervento di recupero del patrimonio edilizio, ma una nuova costruzione. In questo caso l’aliquota applicabile è del 20%. Il principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito dalla Cassazione penale, va tenuto in considerazione anche per i possibili effetti negativi sull’aliquota Iva applicabile ai lavori edili e alla successiva vendita di immobili non abitativi. Ciò in relazione alle previsioni normative che accordano l’Iva agevolata del 10% agli interventi di recupero di grado superiore, a prescindere dalla tipologia di fabbricato. Beneficiano dell’aliquota agevolata gli interventi di recupero di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.


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