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Chirurgia estetica esente da Iva senza attestazione prima delle regole 2023

Con la sentenza n. 158/2/2024 la Cgt di Rimini ha riconosciuto l’esenzione Iva su prestazioni sanitarie di medicina estetica, contestata per l’anno di imposta 2017 dalle Entrate con avviso impugnato dal medico. Si tratta di uno dei primi casi in cui si richiama la recente modifica in sede di conversione del Dl 145/2023, in forza del quale il legislatore ha normato i requisiti delle prestazioni esenti. La legge 191/2023 ha permesso di superare i diversi orientamenti di prassi e giurisprudenza, europea e nazionale, che ha riconosciuto l’esenzione per le prestazioni con scopo terapeutico mentre l’ha esclusa per gli interventi che rispondono a finalità cosmetiche. L’esenzione Iva si applica al verificarsi di due condizioni: le prestazioni devono essere volte a diagnosticare o curare malattie e devono risultare da apposita attestazione medica. Il secondo requisito prevede una prova rafforzata, ovvero che la natura curativa della prestazione risulti certificata da apposita prescrizione medica. La modifica normativa, però, non vale per il passato. Dunque, per l’esenzione bastano le prove documentali.


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