Sanzioni ad hoc per i forfettari
Aumentano le sanzioni a carico dei forfettari che impropriamente hanno usufruito dell’imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività ‘non native’ in regime a forfait. Sono le conseguenza di una rigida interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 226 del 2024. Per l’Amministrazione finanziaria l’aliquota agevolata al 5% sarebbe utilizzabile solo da coloro che iniziano una nuova attività applicando ‘ab origine’ il regime forfetario. Solo i contribuenti che iniziano una nuova attività in regime a forfait, momento che può coincidere o meno con l’apertura della partita Iva, possono quindi scontare l’aliquota ridotta al 5% invece dell’ordinaria al 15%. Per l’errata applicazione del regime forfettario la pena pecuniaria prevede l’irrogazione della sanzione da infedele dichiarazione, fissata nella misura che va dal 90 al 180% delle maggiori imposte dovute per le violazioni cristallizzate prima del 1°settembre 2024 e del 70% per quelle successive. Costose anche le regolarizzazioni con ravvedimento operoso con minimi edittali del 90% o 70%.