Iva per i lavori non eseguiti
La Corte di giustizia Ue nella sentenza 28 novembre 2024, C-622/23, ha dichiarato che l’Iva va corrisposta anche sul corrispettivo dovuto per lavori non eseguiti. Il compenso pattuito per la realizzazione di un progetto immobiliare la cui esecuzione è stata interrotta a causa del recesso ingiustificato del committente, dovuto ugualmente al fornitore in base alla legge, va assoggettato all’imposta in quanto costituisce il corrispettivo della prestazione contrattualmente convenuta. La questione era stata sollevata dai giudici austriaci in merito ad una controversia vertente sull’imponibilità del corrispettivo pattuito che, secondo la legge nazionale, spetta comunque al prestatore in caso di mancata esecuzione dell’opera non realizzata per cause imputabili al committente. Dal corrispettivo, però, deve essere detratto quanto risparmiato conseguentemente dal fornitore.