Residenza delle società ed esterovestizione, criteri ancora da allineare
La presunzione di residenza delle società e degli enti ancora non si è perfettamente adeguata ai criteri previsti dall’art. 73, comma 3, del Tuir. Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società e degli enti il Dlgs 209 del 2023 ha modificato gli articoli 5 e 73 del Tuir, sostituendo i previgenti criteri della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale con quelli della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale, fornendone per quest’ultima un’apposita definizione. La relazione illustrativa chiarisce che il nuovo criterio esclude la rilevanza delle decisioni dei soci, focalizzandosi invece sul livello apicale del management societario. Inoltre, si è modificato il comma 5-bis dell’articolo 73, adeguando la presunzione di esterovestizione: sono considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, gli enti esteri che controllano società italiane e sono amministrati da organi composti in prevalenza da residenti italiani. Tuttavia, si evidenzia un disallineamento tra il nuovo criterio della “sede di direzione effettiva”, che esclude la rilevanza del controllo dei soci, e la presunzione di residenza basata sul controllo ex Codice c ivile, ancora idonea ad attrarre in Italia la residenza fiscale di società estere. Questo disallineamento lascia ai contribuenti l’onere di provare l’irrilevanza del controllo societario e richiede un intervento legislativo.