Piani attestati di risanamento: agevolate le sopravvenienze attive
Con la risposta a interpello 222 dello scorso 13 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Dpr 917/1986 si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’attuale Codice della crisi d’impresa. Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi d’impresa finalizzato a consentire alle aziende in stato di insolvenza di risanare l’esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria. Si tratta di una procedura stragiudiziale che non necessita di controlli né di omologa del Tribunale. Ma, a garanzia dei creditori, è necessario che la veridicità e la fattibilità del piano sia attestata da un revisore legale indipendente. Dal punto di vista fiscale l’art.88 citato prevede per il soggetto in situazioni di crisi che effettua concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, pubblicati nel Registro delle imprese, una sostanziale detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate da queste procedure.