Distacchi di personale con Iva
L’articolo 16-ter del decreto legge n. 131/2024 dispone che sui distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1°gennaio scorso è dovuta l’Iva anche se il corrispettivo pattuito corrisponde al puro costo sostenuto dall’impresa distaccante. Sono considerati legittimi i comportamenti adottati in precedenza dagli interessati in relazione alle prestazioni in esame, sia in conformità alla norma nazionale sia in conformità dell’interpretazione della Corte di giustizia Ue. Non è pertanto censurabile, per il passato, né la mancata applicazione dell’imposta da parte del prestatore del servizio, né la detrazione fruita dal committente nei casi in cui il prestatore abbia invece applicato l’imposta. Questa discrezionalità dei contribuenti si è inopportunamente protratta per quasi cinque anni, dal momento della pronuncia della Corte fino allo scorso 31 dicembre.