Cram down con pari trattamento per i creditori dello stesso grado
Il meccanismo dell’omologazione trasversale di cui all’art. 112, comma 2, del Codice della crisi d’impresa consente al tribunale di approvare un concordato nonostante il dissenso di alcuni creditori, purché sia rispettata la parità di trattamento tra creditori dello stesso grado. La questione ha generato dubbi sul concetto di “pari grado” e sulla sua applicabilità alle classi chirografarie. La Corte d’Appello di Milano (sentenza 8 novembre 2024) ha confermato la decisione del Tribunale di Busto Arsizio (23 maggio 2024), che aveva negato l’omologa di un concordato per il trattamento meno favorevole della classe chirografaria dissenziente rispetto ad altre dello stesso rango. La ricorrente sosteneva che “grado” e “rango” non fossero sinonimi, ma la Corte ha stabilito che devono essere intesi come equivalenti, in linea con la direttiva Insolvenza e l’art. 120 quater del Codice della crisi. Di conseguenza, la parità di trattamento si applica a tutte le classi dissenzienti, comprese quelle chirografarie. Tuttavia, differenziare il trattamento tra classi chirografarie rimane possibile solo con il consenso unanime delle classi, secondo l’art. 109 del Codice.