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Esterometro, per l’invio dei dati conta la ricezione della fattura

L’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ovvero il nuovo esterometro, in particolare sulle operazioni passive intercorrenti con controparti comunitarie. I dati che riguardano le operazioni di acquisto devono essere trasmessi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito; tale riferimento non può essere letto come alla data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva. L’allineamento delle norme comporta che le fatture di acquisto intracomunitario devono essere annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse e ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione anche in quello degli acquisti.


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