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Tempi celeri per decidere sul reclamo contro l’apertura della liquidazione

La legge delega n. 155/2017 ha imposto la riduzione dei tempi di definizione dei giudizi di impugnazione, in base al quale sono previsti, per il reclamo contro l’apertura della liquidazione, termini di trattazione stringenti e termini ridotti per l’impugnazione in Cassazione. Il legislatore ha mantenuto la natura di erma bifronte del provvedimento conclusivo del procedimento di primo grado. In caso di rigetto della domanda il procedimento si conclude con decreto e, in caso di accoglimento, con sentenza. Il dimorfismo è epigono di un’antica impostazione, secondo cui l’apertura della procedura concorsuale ha un impatto diverso rispetto agli altri provvedimenti camerali perché ha efficacia di giudicato erga omnes, stanti le esternalità negative dell’insolvenza, ancorché procurata da un solo inadempimento, sulla massa indistinta dei creditori e sul mercato. Diversamente, il rigetto della domanda è inidoneo al giudicato, da un lato consentendone la riproposizione dall’altro, non trattandosi di provvedimento definitivo, precludendo la proposizione del ricorso per Cassazione. 


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