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Trasformare in welfare i premi di risultato tassati al 5% può non essere conveniente

La manovra 2023 ha stabilito la riduzione a metà dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate, nell’anno in corso, sotto forma di premi di produttività. La nuova aliquota del 5% è applicabile agli importi erogati a seguito di sottoscrizione di accordi aziendali o dell’adesione ad accordi territoriali, nei quali si preveda che il premio sia subordinato al verificarsi di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Restano confermati il limite di importo dei premi assegnati all’agevolazione fiscale (3 mila euro lordi annui), i soggetti beneficiari (titolari di reddito di lavoro dipendente fino a 80 mila euro nell’anno precedente a quello di erogazione del premio) nonché la facoltà di convertire, in tutto o in parte, i premi maturati in beni, opere e servizi di welfare aziendale. Il dimezzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva può cambiare la convenienza dell’operazione rispetto al passato. 


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