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Servitù, opponibilità delimitata

Con l’ordinanza n. 10627 dello scorso 20 aprile la Corte di cassazione mette in evidenza l’importanza della nota. I giudici di legittimità sono stati invitati a pronunciarsi in merito al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Brescia per ottenere la condanna delle controparti a consentirle l’esercizio del diritto di servitù di passaggio gravante sulle proprietà intestate in parte ai convenuti ed alla stessa in virtù dell’atto di divisione con cui era stato diviso il fondo originario a rogito del notaio per consentire l’accesso alla proprietà esclusiva dell’attrice. Ai fini dell’opponibilità di una servitù ai terzi successivi acquirenti del fondo servente rileva soltanto la conoscibilità legale desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l’indicazione del fondo dominante e di quello servente, la manifestazione della volontà delle parti di gravare un fondo del diritto di servitù, nonché l’oggetto e la portata del diritto. 


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