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Doppia strada per fare ricorso

Il documento informatico ‘pdf.p7m’ deve ritenersi sottoscritto digitalmente perché è la stessa estensione del file che lo prova. Dunque, fin quando non sarà completata la riforma del processo penale telematico il difensore può impugnare via Pec e in modalità cartacea. È quanto emerge dalla sentenza n. 43976 pubblicata lo scorso 2 novembre dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione. Solo con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia la facoltà di deposito dell’atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private. Di due tipi le firme digitali: Pades o Cades. La prima può essere apposta solo su documenti Pdf. La seconda consente di sottoscrivere documenti di vario genere.


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