Immobili ai raggi X
In caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo l’azione del committente per far valere la responsabilità decennale dell’appaltatore è ancorata a precisi termini di decadenza e prescrizione. Non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine prescrizionale, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall’appaltatore solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Di regola non basta la constatazione di segni esteriori di danno o pericolo. Ad affermarlo la Cassazione civile con l’ordinanza n. 28958 del 18 ottobre 2023.