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Diritto all’oblio, poche le eccezioni per gli studi

Il diritto all’oblio  disciplinato dal Gdpr all’articolo 17 prevede che il professionista che riceve una richiesta di cancellazione di dati personali deve provvedere alla cancellazione ‘senza giustificato ritardo’. Ma non tutte le richieste di cancellazione dei dati devono essere accolte per legge. I dati devono essere cancellati tempestivamente quando non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti oppure quando il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e questo viene meno o, ancora, quando l’interessato si oppone al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto. La richiesta di cancellazione può, invece, essere disattesa, ad esempio, quando il trattamento dei dati personali sia necessario per adempiere a un obbligo di legge che grava sul professionista. Nella vita di uno studio, può capitare che un cliente eserciti il diritto all’oblio e chieda di rimuovere i dati personali. Il professionista è tenuto a verificare i dati trattati e per quali finalità. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Prosciolti, oblio non automatico’ – pag. 6)


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