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Conciliazioni esenti pure dalle imposte ipocatastali

Con lo studio n. 5/2023M il Consiglio Nazionale del Notariato delinea i vantaggi fiscali delle conciliazioni civili, includendo esenzioni da imposte ipotecarie, catastali e da parte delle imposte di registro. L’articolo 17 del d.lgs. 28/2020 esonera dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro gli atti relativi alla mediazione, estendendo l’esenzione anche agli atti successivi funzionali alla mediazione. L’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi di conciliazione, entro 100 mila euro, si applica dal 30/6/2023. Gli accordi possono essere privati o autenticati dal notaio, quest’ultimo tenuto alla registrazione. Oltre i 100 mila euro, l’imposta di registro proporzionale è applicata al netto della franchigia, una sola volta. Tuttavia, le rinegoziazioni o gli atti successivi potrebbero non godere degli stessi benefici fiscali.


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