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Nella mediazione obbligatoria il termine di avvio non è perentorio

In tema di mediazione delegata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4133/2024, ha confermato i principi espressi nell’articolo 5 del Dlgs 28/2010 richiamando, in primis, le prescrizioni di legge secondo cui ‘l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e in questi casi, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo’. I giudici di legittimità hanno chiarito che la dichiarazione di improcedibilità non può essere legata al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, che quindi ha natura ordinatoria, ma al solo evento dell’esperimento del tentativo di mediazione. La Cassazione ha richiamato l’art. 152 c.p.c., evidenziando come il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione non possa ritenersi perentorio, mancando una previsione esplicita del legislatore. 


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